Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Titolo IV
Art. 66
67 / 70In vigore dal 15 lug 1942
Le punizioni di cui agli , sono inflitte dal comandante del Corpo dei vigili del fuoco.
Le altre punizioni sono inflitte dal Prefetto, previo parere della Commissione di disciplina di cui all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-66