Art. 59
Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoCapo II

Art. 59

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In vigore dal 15 lug 1942
Fuori del caso indicato nell', il sottufficiale, vigile scelto o vigile che sia stato sottoposto a procedimento penale per qualsiasi titolo di reato, e qualunque sia l'esito definitivo del procedimento, viene successivamente sottoposto a procedimento disciplinare, salvo che non sia stato assolto per non aver commesso il fatto o per non avervi partecipato.
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