Art. 58
Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoCapo II

Art. 58

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In vigore dal 15 lug 1942
sottufficiale, vigile scelto o vigile che, sottoposto a procedimento penale per qualsiasi titolo di reato, sia stato, dalla Autorità giudiziaria, prosciolto in istruttoria od assolto in giudizio con sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato, oppure ammettendolo, escluda che il sottufficiale, vigile scelto o vigile vi abbia preso parte, resta di pieno diritto nel Corpo e, se è sospeso dalle funzioni e dagli assegni, il Prefetto provvede senz'altro alla revoca della sospensione con diritto all'interessato di riacquistare l'anzianità nonché le quote di stipendio o paga non percepite, salvo deduzione di quanto sia stato corrisposto alla moglie ed ai figli a titolo di assegno alimentare.
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