Art. 56
Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoCapo II

Art. 56

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In vigore dal 15 lug 1942
Il sottufficiale, vigile scelto o vigile sottoposto a procedimento penale, contro il quale sia spiccato mandato di cattura, viene immediatamente sospeso, con decreto del Prefetto, dalle funzioni e dagli assegni sino all'esito del procedimento. Uguale provvedimento potrà essere adottato dal Prefetto, tenuto conto dell'indole del reato ascritto, verso il sottufficiale, vigile scelto o vigile, anche quando non sia stato emesso mandato di cattura o di comparizione. Al sottufficiale, vigile scelto o vigile verranno ritirate le armi durante la sospensione e, in tale periodo, gli sarà inibito di indossare la divisa.
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