Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Capo II
Art. 47
25 / 70In vigore dal 15 lug 1942
Chiusa la trattazione orale, e ritiratosi l'incolpato dalla sala, il presidente riassume le risultanze della discussione e poscia la Commissione procede alle proprie risoluzioni.
Qualora esistano più proposte, il presidente mette ai voti la meno favorevole all'incolpato, e, successivamente, se necessario, le altre.
Ogni votazione avviene in ordine inverso del grado e della anzianità dei componenti la Commissione.
La Commissione, qualora ritenga che il sottufficiale, vigile scelto o vigile, sia colpevole, ma non passibile di punizione superiore alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio o paga, può proporre che gli sia inflitta quest'ultima oppure una punizione minore.
Della trattazione orale e della proposta motivata della Commissione di disciplina, è steso verbale firmato dal presidente, dai membri e dal segretario.
L'originale di detto verbale, con gli atti del procedimento, è conservato presso il Corpo dei vigili del fuoco, ed una copia è comunicata al Prefetto per gli ulteriori provvedimenti.
Storico versioni
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