Art. 46
Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoCapo II

Art. 46

24 / 70
In vigore dal 15 lug 1942
Il segretario della Commissione di disciplina deve dare avviso all'incolpato del giorno fissato per la trattazione orale di cui al penultimo comma dell'. La trattazione orale non può aver luogo prima di dieci giorni, nè oltre trenta da quello in cui l'incolpato abbia ricevuta la relativa comunicazione. L'incolpato ha diritto di essere sentito personalmente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-46