Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Capo II
Art. 43
21 / 70In vigore dal 15 lug 1942
In caso d'infrazione disciplinare di cui agli il comandante del Corpo del vigili del fuoco ha il dovere di riferirne al Prefetto, trasmettendo gli atti e comunicando gli accertamenti che è tenuto a fare diligentemente e con sollecitudine.
Il Prefetto, venuto con detta comunicazione, o altrimenti, a conoscenza dei fatti, dispone la immediata contestazione degli addebiti all'incolpato e provvede a tutti gli ulteriori accertamenti che ritenga necessari, a mezzo del comandante del Corpo o di un funzionario di Prefettura.
A tal fine possono essere sentiti testimoni e periti, compresi quelli designati dall'incolpato.
Dopo completata l'istruttoria di cui sopra, il Prefetto rimette l'incartamento alla Commissione di disciplina, la quale, ove non ritenga necessari ulteriori accertamenti, decide senz'altro la trattazione orale, dandone immediata notizia al Prefetto.
La Commissione di disciplina, salvo casi speciali, deve essere convocata entro 20 giorni dall'accertamento della mancanza.
Storico versioni
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