Art. 40
Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoTitolo IIICapo I

Art. 40

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In vigore dal 15 lug 1942
Il licenziamento importa la cancellazione dai ruoli del dipendente. È punito col licenziamento il sottufficiale, vigile scelto o vigile che incorre nelle seguenti mancanze: 1° la maggiore gravità e la recidiva entro tre mesi nelle mancanze di cui all'; 2° la persistente riprovevole condotta, dopo esauriti in suo confronto tutti gli altri provvedimenti disciplinari; 3° il rifiuto di obbedienza durante le operazioni di qualsiasi specie, alle quali può essere chiamato il Corpo; 4° la mancanza di coraggio di fronte al pericolo; 5° le offese gravi o minacce dirette senza vie di fatto verso i superiori; 6° l'essersi formato una famiglia illegittima; 7° l'aver contratto debiti con i propri dipendenti; 8° il tentato suicidio.
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