Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Titolo III›Capo I
Art. 40
59 / 70In vigore dal 15 lug 1942
Il licenziamento importa la cancellazione dai ruoli del dipendente.
È punito col licenziamento il sottufficiale, vigile scelto o vigile che incorre nelle seguenti mancanze:
1° la maggiore gravità e la recidiva entro tre mesi nelle mancanze di cui all';
2° la persistente riprovevole condotta, dopo esauriti in suo confronto tutti gli altri provvedimenti disciplinari;
3° il rifiuto di obbedienza durante le operazioni di qualsiasi specie, alle quali può essere chiamato il Corpo;
4° la mancanza di coraggio di fronte al pericolo;
5° le offese gravi o minacce dirette senza vie di fatto verso i superiori;
6° l'essersi formato una famiglia illegittima;
7° l'aver contratto debiti con i propri dipendenti;
8° il tentato suicidio.
Storico versioni
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