Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Titolo III›Capo I
Art. 39
58 / 70In vigore dal 15 lug 1942
Il rimprovero solenne si applica per recidività abituale nel commettere mancanze e per abituale negligenza nell'adempimento dei propri doveri.
La punizione del rimprovero solenne è decretata dal Prefetto su proposta del comandante del Corpo e previo parere della Commissione di disciplina.
Per infliggere il rimprovero solenne sarà riunita nella sede del Corpo dei vigili del fuoco una rappresentanza di ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti, di grado eguale o superiore al punito, a cura del comandante del Corpo. Un ufficiale incaricato dal comandante darà lettura del provvedimento con il quale viene inflitto il rimprovero.
Questo mezzo morale serve per richiamare il punito sulla via del dovere e per dargli una severa ammonizione, prima di ricorrere a misure più gravi. Nel pronunciare il rimprovero solenne, si devono rivolgere al punito opportuni eccitamenti, perché abbia a mutare condotta.
Contemporaneamente al rimprovero solenne può essere inflitta anche la riduzione dello stipendio o paga o la sospensione dal grado con privazione dello stipendio o paga.
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