Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Titolo III›Capo I
Art. 34
53 / 70In vigore dal 15 lug 1942
Le punizioni per il personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili sono:
1° la riduzione dello stipendio o paga;
2° la sospensione dal grado con privazione dello stipendio o paga;
3° il rimprovero solenne;
4° il licenziamento;
5° l'espulsione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-34