Art. 34
Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoTitolo IIICapo I

Art. 34

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In vigore dal 15 lug 1942
Le punizioni per il personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili sono: 1° la riduzione dello stipendio o paga; 2° la sospensione dal grado con privazione dello stipendio o paga; 3° il rimprovero solenne; 4° il licenziamento; 5° l'espulsione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-34