Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Capo II
Art. 31
17 / 70In vigore dal 15 lug 1942
Il procedimento può essere riaperto, qualora emergano nuovi fatti o prove, tali da presumere la colpa dell'ufficiale, in caso di avvenuto proscioglimento, o, comunque, una colpa maggiore.
Il procedimento può anche essere riaperto se l'ufficiale cui fu inflitta una punizione superiore alla riduzione dello stipendio, ovvero la vedova o i figli minorenni di lui, che abbiano o possano aver diritto a trattamento di quiescenza, adducano nuovi fatti o prove, tali da far presumere che sia applicabile una sanzione minore o che debba essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.
La riapertura è decisa dal Ministro, su relazione della Direzione generale dei Servizi antincendi.
Il nuovo procedimento si inizia con ulteriori accertamenti da parte dell'ufficio predetto. La riapertura del procedimento sospende gli effetti della punizione già inflitta.
Storico versioni
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