Art. 30
Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoCapo II

Art. 30

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In vigore dal 15 lug 1942
L'ufficiale sottoposto a procedimento disciplinare, che si sia presentato alla Commissione di disciplina per esporre le proprie ragioni ed al quale non sia stata inflitta punizione, ha diritto, se residente fuori della capitale, al rimborso delle spese di viaggio ed alla relativa indennità.
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