Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Capo II
Art. 23
9 / 70In vigore dal 15 lug 1942
Tutte le volte che occorra fare contestazioni o rilievi all'incolpato, questi ha dieci giorni di tempo, dalla data di ricevimento della comunicazione, per presentare le sue difese.
Egli rilascia ricevuta del foglio contenente le contestazioni od i rilievi, la quale è trasmessa subito alla Direzione generale dei servizi antincendi. L'eventuale rifiuto da parte dell'incolpato a ricevere il foglio o a rilasciare la ricevuta, è fatto accertare da attestazione scritta dell'ufficiale incaricato della consegna, agli effetti della decorrenza del termine di cui al precedente comma.
Se, per qualsiasi altra ragione, la consegna non è possibile, la comunicazione è fatta mediante invio del foglio anzidetto in piego raccomandato, con ricevuta di ritorno.
Il direttore generale dei Servizi anticendi può, con provvedimento motivato, prorogare od abbreviare il termine di dieci giorni dato all'incolpato per le sue difese.
È in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine purchè lo dichiari espressamente per iscritto.
Storico versioni
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