Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Capo II
Art. 22
8 / 70In vigore dal 15 lug 1942
In caso di infrazione disciplinare, il comandante del Corpo dei vigili del fuoco, qualora ritenga che la punizione sia di competenza del Ministro, deve riferirne alla Direzione generale dei servizi antincendi, trasmettendo gli atti e comunicando l'esito degli accertamenti che è tenuto a fare diligentemente e con sollecitudine.
La Direzione generale dei servizi antincendi, venuta con detta comunicazione o altrimenti a conoscenza de fatti, li contesta immediatamente all'incolpato e procede a tutti gli ulteriori accertamenti che ritenga necessari.
A tal fine, può sentire, senza giuramento, testimoni periti, compresi quelli designati dall'incolpato, invitare questi ad esporre quanto reputi opportuno nel suo interesse.
La predetta Direzione può inoltre valersi della cooperazione delle autorità, politiche e di polizia, specialmente per quanto riguarda l'audizione di testi o periti.
Dopo completate le istruttorie di cui sopra, la Direzione trasmette l'incartamento alla Commissione di disciplina, la quale, ove lo ritenga necessario, richiede alla stessa Direzione che faccia ulteriori accertamenti, ovvero decide senz'altro la trattazione orale dandone immediata notizia alla Direzione generale dei servizi anticendi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-22