Art. 20
Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoTitolo II

Art. 20

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In vigore dal 15 lug 1942
L'ufficiale revocato o radiato non può essere riammesso in servizio, salvo quando, a parere della Commissione di disciplina, siano riconosciuti insussistenti gli addebiti che determinarono la revoca o la radiazione. In tal caso, il Consiglio di amministrazione, vagliate le circostanze che determinarono il fatto, esprimerà il proprio avviso sulla posizione di ruolo da conferire all'ufficiale stesso, esclusa ogni concessione di stipendi arretrati.
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