Art. 18
Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoTitolo II

Art. 18

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In vigore dal 15 lug 1942
Si incorre nella radiazione, indipendentemente da ogni azione penale: a) per maggiore gravità delle infrazioni previste al precedente ; b) per ulteriori mancanze che dimostrino incorregibilità nel mancare alla disciplina e al servizio; c) per illecito uso o distribuzione di somme amministrate o tenute in deposito o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dai dipendenti; d) per accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati dipendenti da affari trattati dall'ufficiale stesso per ragioni di servizio; e) per violazione dolosa dei doveri di ufficio, con pregiudizio dello Stato, del Corpo o dei privati, o con pericolo di perturbazione della sicurezza pubblica; f) per gravi atti di insubordinazione contro l'Amministrazione od i superiori, commessi pubblicamente, con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità; g) per incitamento all'insubordinazione collettiva; h) per offese alla persona del RE IMPERATORE, alla Famiglia Reale, al DUCE del Fascismo, al Gran Consiglio del Fascismo, alle Assemblee legislative, o per pubblica manifestazione di propositi ostili alle vigenti istituzioni; i) per viltà in servizio; l) per abbandono del posto affidato, quando ne siano derivate gravi conseguenze; m) per aver palesemente o di nascosto, direttamente o indirettamente, danneggiato il prestigio o il credito dello Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
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