Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Titolo II
Art. 18
50 / 70In vigore dal 15 lug 1942
Si incorre nella radiazione, indipendentemente da ogni azione penale:
a) per maggiore gravità delle infrazioni previste al precedente ;
b) per ulteriori mancanze che dimostrino incorregibilità nel mancare alla disciplina e al servizio;
c) per illecito uso o distribuzione di somme amministrate o tenute in deposito o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dai dipendenti;
d) per accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati dipendenti da affari trattati dall'ufficiale stesso per ragioni di servizio;
e) per violazione dolosa dei doveri di ufficio, con pregiudizio dello Stato, del Corpo o dei privati, o con pericolo di perturbazione della sicurezza pubblica;
f) per gravi atti di insubordinazione contro l'Amministrazione od i superiori, commessi pubblicamente, con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità;
g) per incitamento all'insubordinazione collettiva;
h) per offese alla persona del RE IMPERATORE, alla Famiglia Reale, al DUCE del Fascismo, al Gran Consiglio del Fascismo, alle Assemblee legislative, o per pubblica manifestazione di propositi ostili alle vigenti istituzioni;
i) per viltà in servizio;
l) per abbandono del posto affidato, quando ne siano derivate gravi conseguenze;
m) per aver palesemente o di nascosto, direttamente o indirettamente, danneggiato il prestigio o il credito dello Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-18