Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Titolo II
Art. 17
49 / 70In vigore dal 15 lug 1942
Si incorre nella revoca dell'impiego indipendentemente da ogni azione penale:
a) per recidiva nelle infrazioni che dettero in precedenza motivo a sospensione dal grado con privazione dello stipendio o per maggiore gravità delle infrazioni indicate agli ;
b) per grave abuso di autorità;
c) per grave abuso di fiducia;
d) per inosservanza del segreto di ufficio, che abbia portato grave pregiudizio allo Stato, al Corpo od a privati;
e) per mancanza contro l'onore o per qualsiasi altra che dimostri difetto di senso morale;
f) per mancata fede al giuramento, sia che essa si concreti in una o più infrazioni disciplinari, sia in atteggiamenti che contraddicano fondamentalmente al giuramento stesso;
g) per rifiuto di obbedienza durante le operazioni di qualsiasi genere alle quali può essere chiamato il Corpo dei vigili del fuoco o per qualsiasi altra grave insubordinazione;
h) per mancanza di coraggio di fronte al pericolo;
i) per essersi formato una famiglia illegittima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-17