Art. 17
Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoTitolo II

Art. 17

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In vigore dal 15 lug 1942
Si incorre nella revoca dell'impiego indipendentemente da ogni azione penale: a) per recidiva nelle infrazioni che dettero in precedenza motivo a sospensione dal grado con privazione dello stipendio o per maggiore gravità delle infrazioni indicate agli ; b) per grave abuso di autorità; c) per grave abuso di fiducia; d) per inosservanza del segreto di ufficio, che abbia portato grave pregiudizio allo Stato, al Corpo od a privati; e) per mancanza contro l'onore o per qualsiasi altra che dimostri difetto di senso morale; f) per mancata fede al giuramento, sia che essa si concreti in una o più infrazioni disciplinari, sia in atteggiamenti che contraddicano fondamentalmente al giuramento stesso; g) per rifiuto di obbedienza durante le operazioni di qualsiasi genere alle quali può essere chiamato il Corpo dei vigili del fuoco o per qualsiasi altra grave insubordinazione; h) per mancanza di coraggio di fronte al pericolo; i) per essersi formato una famiglia illegittima.
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