Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Titolo II
Art. 12
44 / 70In vigore dal 15 lug 1942
Contro il provvedimento del direttore generale dei Servizi antincendi o del comandante del Corpo dei vigili del fuoco, che infligge le punizioni del rimprovero scritto e della riduzione dello stipendio, è ammesso, entro quindici giorni dalla comunicazione, ricorso al Ministro. Questi provvede con proprio decreto, su motivata proposta della Commissione di disciplina.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-12