Art. 12
Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoTitolo II

Art. 12

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In vigore dal 15 lug 1942
Contro il provvedimento del direttore generale dei Servizi antincendi o del comandante del Corpo dei vigili del fuoco, che infligge le punizioni del rimprovero scritto e della riduzione dello stipendio, è ammesso, entro quindici giorni dalla comunicazione, ricorso al Ministro. Questi provvede con proprio decreto, su motivata proposta della Commissione di disciplina.
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