Art. 69 bis · Decadenza dall'azione e computo dei termini.
Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiSez. III

Art. 69 bis

108 / 301

Decadenza dall'azione e computo dei termini.

In vigore dal 16 nov 2015
Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto. Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli , primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 ha disposto (con l'art. 36, comma 3) che "Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma del comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete ai commissari speciali, ove nominati, o a un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia. I termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, 69 e 69-bis della legge fallimentare decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 67, secondo comma, della legge fallimentare".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-69-bis