Art. 50 · Pubblico registro dei falliti.
Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiCapo III

Art. 50

Abrogato137 / 301

Pubblico registro dei falliti.

In vigore dal 6 mar 2008
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 25-27 febbraio 2008 n. 39 (in G.U. 1a s.s. 5/03/2008 n. 11) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli articoli 50 e 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), in quanto stabiliscono che le incapacita' personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-50