Art. 45 · Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento.
Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiCapo III

Art. 45

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Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento.

In vigore dal 21 apr 1942
Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.
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