Art. 240 · Costituzione di parte civile.
Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiCapo IV

Art. 240

160 / 301

Costituzione di parte civile.

In vigore dal 16 nov 2015
1. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario speciale di cui all' del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito. 2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale, del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all' del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-240