Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Capo IV
Art. 240
160 / 301Costituzione di parte civile.
In vigore dal 16 nov 2015
1. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario speciale di cui all' del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.
2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale, del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all' del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-240