Art. 224 · Fatti di bancarotta semplice.
Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiCapo II

Art. 224

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Fatti di bancarotta semplice.

In vigore dal 21 apr 1942
Si applicano le pene stabilite nell' agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali: 1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo; 2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-224