Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Capo II
Art. 224
31 / 301Fatti di bancarotta semplice.
In vigore dal 21 apr 1942
Si applicano le pene stabilite nell' agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali:
1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;
2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-224