Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Titolo VI
Art. 221
274 / 301Fallimento con procedimento sommario.
In vigore dal 21 apr 1942
Se al fallimento si applica il procedimento sommario le pene previste in questo capo sono ridotte fino al terzo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-221