Art. 221 · Fallimento con procedimento sommario.
Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiTitolo VI

Art. 221

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Fallimento con procedimento sommario.

In vigore dal 21 apr 1942
Se al fallimento si applica il procedimento sommario le pene previste in questo capo sono ridotte fino al terzo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-221