Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Titolo V
Art. 204
257 / 301Commissario liquidatore.
In vigore dal 21 apr 1942
Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.
Egli prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa, richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.
Il commissario liquidatore forma quindi l'inventario, nominando se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-204