Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Titolo V
Art. 199
252 / 301Responsabilità del commissario liquidatore.
In vigore dal 21 apr 1942
Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.
Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli , primo comma, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-199