Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Titolo V
Art. 198
251 / 301Organi della liquidazione amministrativa.
In vigore dal 21 apr 1942
Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato con commissario liquidatore. È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.
Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-198