Art. 182 sexies · Riduzione o perdita del capitale della società in crisi.
Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiCapo V

Art. 182 sexies

185 / 301

Riduzione o perdita del capitale della società in crisi.

In vigore dal 12 ago 2012
Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell', sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all' ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.
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