Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Sez. II
Art. 140
80 / 301Effetti della riapertura.
In vigore dal 21 apr 1942
Gli effetti della riapertura sono regolati dagli .
Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.
I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.
Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-140