Art. 136 · Esecuzione del concordato.
Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiSez. II

Art. 136

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Esecuzione del concordato.

In vigore dal 17 lug 2006
Dopo l'omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato. Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell'. Le spese sono a carico del debitore.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-136