Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Sez. II
Art. 135
75 / 301Effetti del concordato.
In vigore dal 21 apr 1942
Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.
I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-135