Art. 135 · Effetti del concordato.
Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiSez. II

Art. 135

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Effetti del concordato.

In vigore dal 21 apr 1942
Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso.
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