Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 16 feb 1942
Non potranno effettuarsi promozioni al grado 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C in base al precedente fino a quando non abbiano avuto attuazione le disposizioni del precedente .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-01-06;27#art-11