Art. 98 · Deposito di documenti fatto da pubblico depositario.
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILESez. II

Art. 98

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Deposito di documenti fatto da pubblico depositario.

In vigore dal 8 gen 1942
Il pubblico depositario, al quale è stato ordinato dal giudice istruttore il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione a norma dell' del codice, deve farne copia. Le copie sono verificate dal cancelliere che della verificazione redige processo verbale. Questo è conservato in cancelleria unitamente alle scritture originali e una copia di esso è consegnata al depositario. Il pubblico depositario può rilasciare copia delle scritture in base a quella da lui fatta, facendo menzione del processo verbale di verificazione di cui al comma precedente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-98