Art. 95 · Notificazione dell'ordinanza di esibizione.
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILESez. II

Art. 95

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Notificazione dell'ordinanza di esibizione.

In vigore dal 8 gen 1942
Il giudice, nell'ordinanza con la quale dispone l'esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte contumace o di un terzo, fissa il termine entro il quale l'ordinanza deve essere notificata e indica la parte che deve provvedere alla notificazione.
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