DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Sez. II
Art. 94
206 / 307Istanza di esibizione.
In vigore dal 8 gen 1942
L'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando è necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-94