Art. 91 · Comunicazioni a consulenti di parte.
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILESez. II

Art. 91

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Comunicazioni a consulenti di parte.

In vigore dal 8 gen 1942
Nella dichiarazione di cui all' primo comma del codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte. Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perché vi possa assistere a norma degli del codice.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-91