DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Sez. II
Art. 80
192 / 307Determinazione delle udienze dei giudici istruttori.
In vigore dal 1 gen 1951
Il presidente del tribunale stabilisce con decreto, al principio e alla metà dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui egli stesso, i presidenti di sezione e ciascun giudice istruttore debbono tenere le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale d'udienza del tribunale durante il periodo al quale si riferisce. Se nel corso dell'anno uno o più giudici istruttori cessano di fare parte del tribunale; o della sezione, debbono di volta in volta essere apportate al decreto le necessarie modificazioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-80