DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Sez. II
Art. 79
191 / 307Sostituzione del giudice istruttore.
In vigore dal 8 gen 1942
La sostituzione del giudice istruttore nei casi previsti nell' del codice è disposta d'ufficio o su istanza di parte.
L'istanza è proposta con ricorso al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto designando altro giudice della stessa sezione.
L'istanza e il decreto sono inseriti nel fascicolo d'ufficio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-79