Art. 79 · Sostituzione del giudice istruttore.
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILESez. II

Art. 79

191 / 307

Sostituzione del giudice istruttore.

In vigore dal 8 gen 1942
La sostituzione del giudice istruttore nei casi previsti nell' del codice è disposta d'ufficio o su istanza di parte. L'istanza è proposta con ricorso al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto designando altro giudice della stessa sezione. L'istanza e il decreto sono inseriti nel fascicolo d'ufficio.
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