DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Capo II
Art. 77
53 / 307Ritiro del fascicolo cartaceo di parte
In vigore dal 26 nov 2024
(Ritiro del fascicolo cartaceo di parte)..
Per ritirare il proprio fascicolo cartaceo a norma dell' del codice, la parte deve fare istanza al giudice istruttore, che provvede con decreto.
Il cancelliere annota nel fascicolo informatico il ritiro del fascicolo di parte e la sua restituzione.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-77