DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Capo II
Art. 73
Abrogato49 / 307Copia degli atti di parte.
In vigore dal 26 nov 2024
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-73