Art. 73 · Copia degli atti di parte.
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILECapo II

Art. 73

Abrogato49 / 307

Copia degli atti di parte.

In vigore dal 26 nov 2024
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-73