Art. 57 · Rinvio dell'udienza di comparizione.
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILETitolo IIICapo I

Art. 57

177 / 307

Rinvio dell'udienza di comparizione.

In vigore dal 4 lug 1998
Se non vi è udienza nel giorno fissato nell'atto di citazione o nel processo verbale indicato nell'articolo 316 secondo comma del codice, la comparizione s'intende rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato. Se nell'udienza di comparizione non possono essere sentite le parti, il conciliatore dà atto nel processo verbale della loro comparizione e rimanda la causa all'udienza immediatamente successiva.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
  • Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-57