DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Capo IV
Art. 50
126 / 307Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.
In vigore dal 8 gen 1942
L'istanza di autorizzazione a procedere alla notificazione per pubblici proclami a norma dell' del codice è fatta con ricorso steso in calce all'atto.
Il pubblico ministero stende il suo parere di seguito al ricorso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-50