DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Capo II
Art. 27
45 / 307Consulenti in materie regolate da norme corporative o da accordi economici.
In vigore dal 8 gen 1942
Per le controversie indicate negli articoli 467 e seguenti del codice i consulenti tecnici sono scelti possibilmente nell'albo formato norma dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-27