Art. 26 · Iscrizione nell'albo.
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILECapo II

Art. 26

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Iscrizione nell'albo.

In vigore dal 8 gen 1942
Possono essere iscritti d'ufficio nell'albo, quando hanno i requisiti richiesti, le persone di speciale competenza in uno o più rami della produzione, che siano indicate dal presidente del consiglio provinciale delle corporazioni. Per la categoria dei consulenti in materia di infortuni, di malattie professionali e di assicurazioni sociali possono essere iscritti, su istanza o d'ufficio, soltanto coloro che, per il titolo di studio conseguito o per l'attività medico-chirurgica spiegata, si dimostrano particolarmente versati nelle materie stesse.
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