DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Capo III
Art. 229
113 / 307Impugnabilità delle sentenze.
In vigore dal 8 gen 1942
Le sentenze pronunciate dagli arbitri prima dell'entrata in vigore del codice sono impugnabili a norma della legge precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-229