Art. 229 · Impugnabilità delle sentenze.
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILECapo III

Art. 229

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Impugnabilità delle sentenze.

In vigore dal 8 gen 1942
Le sentenze pronunciate dagli arbitri prima dell'entrata in vigore del codice sono impugnabili a norma della legge precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-229