Art. 228 · Arbitri e procedimento arbitrale.
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILECapo III

Art. 228

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Arbitri e procedimento arbitrale.

In vigore dal 8 gen 1942
Per la sostituzione o revocazione degli arbitri e per i diritti e doveri ad essi spettanti si applicano le disposizioui degli articoli 811 e 813 e seguenti del codice. Al procedimento arbitrale si applicano le disposizioni degli articoli 816 e seguenti del codice, ma sono salvi gli effetti dei lodi interlocutori già depositati all'entrata in vigore del codice.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-228