DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Capo III
Art. 228
112 / 307Arbitri e procedimento arbitrale.
In vigore dal 8 gen 1942
Per la sostituzione o revocazione degli arbitri e per i diritti e doveri ad essi spettanti si applicano le disposizioui degli articoli 811 e 813 e seguenti del codice.
Al procedimento arbitrale si applicano le disposizioni degli articoli 816 e seguenti del codice, ma sono salvi gli effetti dei lodi interlocutori già depositati all'entrata in vigore del codice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-228