Art. 216 · Ricorsi sforniti di deposito di cancelleria.
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILETitolo VICapo I

Art. 216

301 / 307

Ricorsi sforniti di deposito di cancelleria.

In vigore dal 8 gen 1942
Il cancelliere della corte suprema di cassazione, dopo l'entrata in vigore del codice, invita gli avvocati che hanno sottoscritto i ricorsi sforniti in tutto o in parte dei depositi indicati nell' a provvedere agli stessi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'invito. Se entro il termine indicato nel comma precedente non è effettuato alcun deposito, il ricorso è dichiarato inammissibile dalla corte in camera di consiglio, con ordinanza stesa su carta non bollata. Se il deposito non è integrato, il cancelliere provvede a norma dell' ultimo comma.
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