DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Titolo VI›Capo I
Art. 213
298 / 307Decisione delle cause davanti al giudice d'appello.
In vigore dal 8 gen 1942
Il giudice, se la sentenza impugnata è definitiva, decide secondo gli articoli 353 e seguenti del codice.
Con la sentenza che conferma o riforma una sentenza interlocutoria senza chiudere il processo, il giudice di appello rimette le parti davanti al giudice di primo grido, fissando il termine perentorio per la riassunzione.
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