Art. 209 · Impugnazioni nei giudizi con pluralità di parti.
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILETitolo VICapo I

Art. 209

294 / 307

Impugnazioni nei giudizi con pluralità di parti.

In vigore dal 8 gen 1942
Nei procedimenti d'impugnazione si applicano le disposizioni degli articoli 331 e seguenti del codice se, nel giorno in cui entra in vigore il codice stesso, non sono state pronunciate sentenze dal giudice d'impugnazione; altrimenti si osservano le disposizioni della legge precedente, in quanto non modificate dalle presenti norme.
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