Art. 203 · Assunzione dei mezzi di prova.
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILETitolo VICapo I

Art. 203

288 / 307

Assunzione dei mezzi di prova.

In vigore dal 8 gen 1942
Se nel giorno in cui entra in vigore il codice non è ancora fissata l'assunzione di un mezzo di prova ammesso, il giudice istruttore provvede anche d'ufficio per l'assunzione a norma del codice, dopo che le parti hanno adempiuto quanto è prescritto negli . Se nel giorno in cui entra in vigore il codice è fissata o è in corso l'assunzione di un mezzo di prova, il giudice delegato, che appartiene all'ufficio giudiziario competente per la causa, assume le funzioni e i poteri del giudice istruttore, e le parti adempiono guanto è prescritto nell'. Nel caso previsto nel comma precedente, il giudice o il pretore delegato all'assunzione di un mezzo di prova, quando non appartiene all'ufficio giudiziario competente per la causa, esercita i poteri previsti negli e seguenti del codice, e può, inoltre, concedere proroghe del termine per l'assunzione della prova fino a tre mesi dal giorno in cui il codice entra in vigore. Le perizie disposte prima dell'entrata in vigore del codice sono eseguite a norma della legge precedente, ma alle eventuali ulteriori indagini tecniche necessarie nel processo, anche per rinnovazione di quelle già eseguite, e alla sostituzione del perito si applicano le disposizioni degli e seguenti del codice. In ogni caso rimangono fermi gli effetti delle decadenze verificatisi prima del giorno in cui il codice entra in vigore.
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